Dettaglio

Bando ( PI197657-18 )

Descrizione breve Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto disabili presso i centri riabilitativi della provincia di Bari.
CIG: 7224868
Direzione Proponente ASL BA - Area Patrimonio
Incaricato: Pia Paciello
Importo Appalto: 20.512.800,00 (Iva Esclusa)
Importo Base Asta: 12.432.000,00 (Iva Esclusa)
Criterio Aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa
Tipo Appalto: Servizi
Termine Richiesta Quesiti: 07/12/2018   ore   12:00:00 [Ora Italiana]
Presentare le offerte entro il Data Originale - 20/12/2018   ore   13:00:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 07/01/2019   ore   13:00:00 [Ora Italiana]
Data I Seduta Data Originale - 21/12/2018   ore   09:30:00 [Ora Italiana]

Data Prorogata - 08/01/2019   ore   09:30:00 [Ora Italiana]
Motivazione Appalto Sociale Si applica l'art. 50 del dgls 50/2016. Le clausole di salvaguardia occupazionale sono dettagliate negli atti di gara.
Documentazione:
Descrizione Allegato
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Protocollo Quesito Risposta Allegato
Quesito
PI239260-18

Risposta
PI239272-18
AVVISO IMPORTANTE - PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTE si invita a prendere visione dei nuovi termini di scadenza per la presentazione offerte, indicati nell'avviso allegato AVVISO PROROGA TERMINI GARA TRASPORTO DISABILI.pdf
Quesito
PI236338-18

Risposta
PI236340-18
AVVISO - PRECISAZIONI IMPORTANTI si invita a prendere visione dei chiarimenti allegati. distinti saluti GARA TRASPORTO DISABILI PRECISAZIONE 12.12.2018.pdf
Quesito
PI232772-18

Risposta
PI236295-18
Quesito 1 Requisito di capacita' tecnica e professionale Il concorrente deve avere eseguito nell’ultimo triennio (2015 – 2017) almeno un servizio di trasporto disabili presso una Amministrazione pubblica o struttura privata, che eroga servizi di riabilitazione, accreditata e/o convenzionata con le Regioni per un numero medio annuo di pazienti trasportati, nel triennio, pari al 50% del quantitativo indicato in ciascun lotto di partecipazione, come di seguito precisato: Lotto 1 n. medio di utenti annualmente trasportati n. 55 Lotto 2 n. medio di utenti annualmente trasportati n. 45 Lotto 3 n. medio di utenti annualmente trasportati n. 35 Lotto 4 n. medio di utenti annualmente trasportati n. 35 Lotto 5 n. medio di utenti annualmente trasportati n. 75 In caso di RTI orizzontale la concorrente individuata quale capogruppo mandataria dovra' possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni nella misura maggioritaria, non inferiore al 40%. Considerato che in caso di RTI, la mandataria deve possedere il presente requisito in misura maggioritaria non inferiore al 40% (per esempio, sul lotto 2 n. 18 utenti, pari al 40% di n.35 utenti prescritti), Vorrete confermare che il numero medio annuo di pazienti trasportati nel triennio deve essere posseduto calcolando la media annua degli utenti trasportati mediante uno o piu' servizi di trasporto disabili. si conferma l'interpretazione proposta.  
Quesito
PI231568-18

Risposta
PI236294-18
Quesiti Premesso che l’allegato I “Criteri di valutazione” ai sub-criteri si chiede: 1.1 Strategie tecnico- organizzative mirate ad ottimizzare la sicurezza del servizio e a minimizzare i tempi di attesa e permanenza degli utenti all’interno dei mezzi 1.2.Modalita` e strumenti per la predisposizione e l’ottimizzazione dei percorsi dei mezzi (piano dei trasporti) 2.1 Numero di mezzi che saranno messi a disposizione per l’espletamento del servizio (sara' premiato il maggior numero di mezzi messi a disposizione per l’espletamento del servizio, inclusi gli automezzi sostitutivi) L’Allegato A “Elenco utenti” si limita a indicare il comune di residenza dell’utente e la struttura afferente. Mancano pertanto i dati relativi all’indirizzo degli utenti, gli orari e i giorni in cui usufruiscono del servizio. Risulta pertanto impossibile implementare un piano dei trasporti e valutare i criteri di ottimizzazione e il numero di veicoli necessari. Inoltre tali dati sono a conoscenza dell’attuale gestore il che comporta una violazione della par condicio tra i concorrenti. Si chiede pertanto di rendere disponibili dei dati completi su cui tutta la platea dei potenziali partecipanti possa presentare la propria offerta. Si chiede inoltre il dato storico dell’anno 2017 del numero medio di utenti che afferiscono giornalmente nelle strutture riabilitative suddiviso per fasce orarie. Come statuito da diverse sentenze: “La clausola del bando di gara che non consente la puntuale coerente e consapevole formulazione dell’offerta e' causa di annullamento del bando….. Di conseguenza, il dies a quo per l’impugnazione decorre dal suddetto chiarimento (20 gennaio 2016) ed il ricorso risulta tempestivo, in quanto notificato (consegnato per la notifica) il 19 febbraio 2016 (trentesimo giorno).”(TAR Puglia Lecce sez III snt. 983/2016) “le indicazioni essenziali per la formulazione dell’offerta devono essere fornite dalla stazione appaltante in modo chiaro, comprensibile e completo al fine di consentire alle imprese che intendono partecipare alla gara di valutare correttamente la convenienza economica della fornitura del servizio richiesto e di partecipare, alla gara, in posizione di parita' rispetto agli altri concorrenti…… …Va rilevato che nella fattispecie in esame le notizie, del tutto generiche, fornite dalla stazione appaltante, avrebbero dovuto essere integrate dai dati che le strutture interessate e le ditte attualmente impegnate nel medesimo servizio – inserite in un elenco fornito dalla stazione appaltante- avrebbero dovuto comunicare ad ogni singola impresa dietro sua espressa richiesta. Tutto, entro il termine stabilito per la formulazione e presentazione dell’offerta. In buona sostanza il quadro degli elementi necessari per la formulazione dell’offerta risulta diviso in due parti: uno, direttamente predisposto dalla stazione appaltante; l’altro, da predisporsi sulla base di un rapporto di collaborazione tra impresa interessata e singolo organismo coinvolto. Ebbene, sembra al Collegio che il quadro appena descritto non possa che portare alla condivisiome delle argomentazioni svolte dalle societa' ricorrenti nella parte in cui le stesse lamentano l’illegittimita' della procedura seguita, per averle esposte alla possibilita' – concreta – di non godere del medesimo trattamento riservato o ottenuto da altre imprese, essendo rimessa, la comunicazione dei dati sopra indicati, alla solerzia e alla disponibilita' del singolo responsabile di caserma o di organismo della polizia o alla volonta' e alla disponibilita' delle imprese esercenti il servizo e, soprattutto, per non aver goduto della conoscenza di elementi indispensabili alla formulazione dell’offerta. Deve anche rilevarsi la fondatezza dell’eccepita difficolta' di acquisizione, da parte loro, dei suddetti dati che, aggiunge il Collegio, avrebbero dovuto essere recuperati preventivamente e direttamente forniti a tutte le imprese interessate dalla stazione appaltante la quale, nel fare cio' avrebbe beneficiato della posizione goduta nei confronti dei singoli organismi di polizia o delle singole caserme o comunque, della posizione goduta presso le ditte titolari del servizio. Si sarebbe trattato di un’operazione che avrebbe posto ciascuna impresa in una posizione di piena parita' con le altre e nella condizione di predisporre un’offerta economica. (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 24-01-2011, n. 706) L’evidenziata situazione di indeterminatezza in ordine alla esatta individuazione dell’entita' della commessa appare ulteriormente aggravata dalle singole previsioni del disciplinare di gara – nella premessa ricordate – che danno luogo, sulla base di accadimenti del tutto eventuali e non preventivabili ex ante da parte dei concorrenti, a notevoli modifiche, sia in termini ampliativi che riduttivi, dell’entita' della fornitura medesima, a fronte di una clausola del disciplinare che stabilisce che i prezzi offerti si intendono fissi e definitivi, valida per tutta la durata della fornitura comprese eventuali proroghe, clausola da riferirsi – in mancanza di indicazioni di segno opposto – sia per la Procedura Aperta che per l’Accordo Quadro. Se e' pur vero, infatti che le singole clausole contestate dalla ricorrente, singolarmente considerate e valutate in astratto, non appaiono illegittime, calate nel contesto concreto della presente procedura contribuiscono a determinare (meglio sarebbe dire ad aumentare) quel grado di incertezza ed indeterminatezza della prestazione che il concorrente dovrebbe, invece, poter individuare, ex ante, con precisione al fine di formulare un’offerta seria e ponderata, congrua ed affidabile. (TAR Lombardia Brescia sez. II sent. 19 giugno 2018 n. 593) Si osserva inoltre che la mancata valutazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati risulta contro l’interesse pubblico, di avere un’offerta migliorativa. Stando all’allegato I “Criteri di valutazione” si potrebbe equiparare i veicoli non immatricolati a quelli gia' immatricolati nel 2018 a discapito del concorrente ma a tutto vantaggio dell’Amministrazione che avrebbe un parco veicoli di nuova immatricolazione. Inoltre giurisprudenza consolidata conferma che la disponibilita' dei veicoli e' necessaria al momento dell’assunzione e dell’esecuzione degli impegni negoziali: “Non e', in definitiva, necessario che i mezzi siano gia' disponibili all'epoca della procedura, mentre e' invece necessario che nel corso della procedura si dimostri che essi saranno disponibili al momento dell'assunzione e dell'esecuzione degli impegni negoziali. Una diversa opzione ermeneutica, la quale pretendesse l'anticipazione al momento della procedura del possesso dei mezzi, si appaleserebbe disfunzionale rispetto al principio comunitario dell'effetto utile nella misura in cui imporrebbe la dispendiosa acquisizione di dotazioni funzionali alla sola esecuzione dell'appalto prima ancora che vi sia certezza in ordine all'aggiudicazione;” (Consiglio Stato, sez. VI, 23 dicembre 2005, n. 7376) “La Stazione appaltante, con la nota n. 10 del 19.8.2009, aveva del resto chiarito che era stata richiesta la sola messa a disposizione degli occorrenti mezzi di rimozione della neve e del ghiaccio ma non la loro proprieta'. Dalla successiva istruttoria svolta da A.D.B. emerge poi che i concorrenti non dovessero dimostrare la disponibilita' dei mezzi fin dal momento della loro partecipazione alla procedura concorsuale, essendo sufficiente che detta prova sopravvenisse immediatamente dopo l'eventuale aggiudicazione provvisoria. Tale interpretazione appare in ogni caso l'unica compatibile con i principi del diritto comunitario a presidio della libera concorrenza in sede di pubblici appalti che escludono la prefissione di ogni clausola di carattere discriminatorio e anticoncorrenziale: una lettura volta a prescrivere la disponibilita' materiale dei mezzi come requisito di partecipazione alla gara equivarrebbe, infatti, a riservarne l'accesso alle sole imprese gia' operanti nel settore e, quindi, dotate di congrue attrezzature. Si porrebbe con cio' in essere una palese violazione dei principi comunitari di proporzionalita', di libera concorrenza, di parita' di trattamento e di non discriminazione, che trovano diretta applicazione nell'ordinamento interno, in ossequio alla posizione di preminenza” (T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., (ud. 13/05/2010) 07-06-2010, n. 151) “L’Autorita' verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificatamente che la disponibilita' del materiale rotabile non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti", ………………. La stessa Autorita' di Regolazione nella relazione illustrativa-allegato B alla Delib. n. 49 del 2015 ha chiarito che "l'individuazione di termini congrui per l'acquisizione del materiale rotabile necessario per l'espletamento del servizio oggetto dell'affidamento e' una tematica centrale in quanto suscettibile di avere un effetto restrittivo e discriminatorio ai fini della partecipazione alla gara. Cosi' ricostruita in termini generali la disciplina applicabile alla materia degli affidamenti relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, deve dunque escludersi ad avviso della Sezione che le previsioni della legge di gara oggetto di impugnativa costituiscano una violazione sia della normativa richiamata- che vieta ogni discriminazione in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi di TPL fondata sul possesso dei mezzi gia' all'avvio della procedura di gara- sia delle citate prescrizioni dell'Autorita' di regolazione le quali impongono l'espletamento di un'idonea istruttoria per l'individuazione dei tempi necessari all'acquisizione del materiale rotabile, tenuto conto della tempistica di approvvigionamento dei mezzi…….. Il possesso e la disponibilita' di un adeguato parco mezzi non costituiva infatti requisito di partecipazione alla gara, dovendo essere garantita solo all'esito dell'aggiudicazione e al momento dell'avvio del servizio: in tal senso deve infatti interpretarsi, mediante una lettura combinata delle previsioni ivi contenute, la disciplina dettata dal Capitolato speciale e dal Disciplinare. Ne' tale disponibilita' e' stata elevata dalla legge di gara a criterio di valutazione delle offerte, in quanto il momento che assume rilievo per verificare la suddetta disponibilita' viene spostato in avanti e traslato all'inizio dell'espletamento del servizio, allo scopo di assicurare la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. In tal modo, la disciplina di gara appare rispettosa anche delle prescrizioni dell'Autorita' di Regolazione che nella richiamata Relazione illustrativa ha evidenziato che la disponibilita' del materiale rotabile debba essere garantita solo al momento dell'avvio del servizio. …. Appare, dunque, di palmare evidenza come, attraverso la prevista facolta' di assunzione di un mero impegno all'acquisto (peraltro limitatamente ai mezzi con anzianita' superiore ai sedici anni) e la mancata previsione di un termine fisso per procedervi, gli operatori economici siano posti nelle medesime condizioni rispetto alla partecipazione alla gara, dovendo tutti assicurare allo stesso modo il possesso e la disponibilita' dei mezzi richiesti soltanto all'avvio della commessa, non risultando percio' affatto privilegiati coloro che gia' si fossero dotati degli autobus necessari per averli acquistati prima o contestualmente alla predisposizione dell'offerta.” (Consiglio Stato, sez. V, 21 giugno 2018, n. 3822). Per quanto sopra si chiede che possano essere forniti i dati richiesti e valutati in sede di offerta i veicoli con contratto di acquisto non ancora immatricolati. in riferimento al quesito relativo dati relativi all’indirizzo degli utenti, gli orari e i giorni in cui usufruiscono del servizio, si ribadisce quanto già precisato nella risposta al quesito prot. PI220337-18. in riferimento al secondo quesito si evidenzia che la disponibilità effettiva dei mezzi non costituisce requisito di partecipazione alla gara, ma è unicamente presupposto per l'attribuzione di punteggi qualitativi; la scelta della stazione appaltante di valutare, per i criteri 2.2,.2.3 e 2.4 (dunque, per l'attribuzione di massimo punti 22 su 70 ) i soli mezzi già nella disponibilità effettiva del concorrente alla data di presentazione dell'offerta risponde all'esigenza di valutare la professionalità, attenzione e capacità del concorrente nella gestione di un parco macchine di qualità adeguata a garantire il servizio.  
Quesito
PI226125-18

Risposta
PI230073-18
In relazione all'art. 5 (Busta tecnica) punto 1 pag. 15 del Disciplinare si chiede di chiarire se ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri 2.2, 2.3 e 2.4 dell'offerta tecnica sia sufficiente produrre una dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, al noleggio dei mezzi, quindi gia' immatricolati e con caratteristiche tecniche individuate, o se al contrario anche in questo caso i mezzi risulterebbero esclusi dall'attribuzione dei punteggi. ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri 2.2, 2.3 e 2.4 dell'offerta tecnica, il paragrafo 5.1 del disciplinare di gara e l'allegato 1 (criteri di valutazione) richiedono la produzione di documentazione attestante il titolo di effettiva disponibilità dei mezzi alla data di presentazione dell'offerta. non è pertanto, sufficiente la mera dichiarazione di impegno ai fini dell'attribuzione del punteggio per i criteri innanzi indicati.  
Quesito
PI220337-18

Risposta
PI224347-18
1. Lo schema di contratto del futuro appalto, che integra la lex specialis della procedura di gara, prevede all’art. 13 co. 6 il pagamento separato per il servizio reso mediante parcellizzazione delle fatture, che dovranno essere emesse per il 60% in capo ai comuni di residenza dei pazienti. Il contratto pero' e' sottoscritto unicamente dalla ASL, e lo stesso protocollo di intesa concordato fra ASL e Comuni non e' impegnativo nei confronti di questi ultimi, onde nel caso di mancato pagamento da parte dei Comuni l’impresa appaltante non disporrebbe di strumenti giudiziari per garantirsi il corrispettivo del servizio erogato. La clausola in questione, a meno che i comuni non assumessero impegni diretti nei confronti dell’appaltatore, pare illegittima e suscettibile di rimozione. Ove pero' codesta ASL intenda conservarla si chiede in qual modo il futuro credito dell’appaltatore nei confronti dei comuni possa rimanere tutelato e se tale garanzia possa essere fornita mediante la previsione di una obbligazione sussidiaria della ASL. 2. Si chiede di conoscere per ogni struttura riabilitativa che sara' servita, il numero medio di utenti che afferiscono nelle stesse suddivisi per giorni della settimana e per fasce orarie secondo uno schema del tipo: Ambulatorio Corato viale Cadorna 8:00 – 9:00 9:00 – 10:00 10:00 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00 13:00 – 14:00 15:00 – 16:00 Lunedi' Martedi' Mercoledi' Giovedi' Venerdi' Sabato L’informazione e' necessaria per poter valutare il numero e la tipologia di veicoli da utilizzare e il personale da impiegare. 3. Relativamente ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e in particolare al punto 2 Automezzi messi a disposizione si chiede se sono valutabili i veicoli nuovi non ancora immatricolati di cui si fornisce contratto di acquisto vincolato all’aggiudicazione dell’appalto. In effetti solo l’attuale gestore potrebbe dichiarare un numero di macchine destinate al servizio gia' immatricolate, non essendo plausibile che qualcuno abbia un parco veicoli fermo in attesa di una eventuale aggiudicazione. 1. i protocolli di intesa, sottoscritti tra Asl e Comuni/ambiti in conformità al format pubblicato (procedurale di funzionamento - allegato IX) sono giuridicamente vincolanti per entrambe le parti. al fine di garantire l'appaltatore in ordine al pagamento del corrispettivo dovuto questa amministrazione provvederà ad acquisire, prima della stipula del contratto, apposita intesa dei comuni interessati. in mancanza, la Asl garantirà in via sussidiaria rispetto ai comuni il pagamento della quota di competenza di questi ultimi, salva rivalsa nei confronti degli stessi enti 2. non è possibile fornire le informazioni richieste, considerato che il servizio è fisiologicamente soggetto a variazioni nel numero di pazienti e nella relativa configurazione di frequenza nel corso della giornata. ad ogni modo i dati forniti consentono l'elaborazione dell'offerta 3. Relativamente ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica e in particolare al punto 2 Automezzi messi a disposizione, si conferma quanto previsto al paragrafo5 pag 15 del disciplinare, ovvero che saranno oggetto di valutazione, ai sensi dei paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 dell'allegato I - criteri di valutazione i soli automezzi già immatricolati alla data di presentazione dell'offerta  
Quesito
PI218213-18

Risposta
PI224337-18
In relazione all'art. 5 (Busta tecnica) punto 1 pag. 15 del Disciplinare si chiede di chiarire se ai fini della partecipazione alla gara sia sufficiente produrre dichiarazioni di impegno all'acquisto dei mezzi offerti, con relative schede tecniche; si chiede altresi' di confermare che in questo caso (dichiarazione di impegno all'acquisto) i mezzi proposti verranno esclusi dall'attribuzione dei punteggi previsti dai criteri 2.2, 2.3 e 2.4 dell'offerta tecnica. si conferma l'interpretazione proposta.  
Quesito
PI214516-18

Risposta
PI224335-18
1. Disciplinare pag. 10 punto 4 Busta documentazione. Si chiede di chiarire se vada inserito il DUVRI sottoscritto e l'atto di impegno alla costituzione dell'ATI, non espressamente previsto nella documentazione; 2. Disciplinare pag. 6 punto 2.5. Si chiede di chiarire se il fatturato specifico richiesto sia inteso come annuale o triennale. Si chiede di chiarire se in caso di RTI orizzontale la mandataria possa avere il 100% dei requisiti o se le mandanti debbano rispettare dei minimi (es. il 10%) non indicati negli atti di gara. Si chiede di chiarire se le quote di qualificazione debbano coincidere con le quote di esecuzione del servizio. Si chiede di chiarire se sia consentita o meno la partecipazione di RTI di tipo verticale, viste le contrastanti indicazioni fornite dagli atti di gara. Si chiede infine di chiarire se in relazione al requisito del fatturato specifico, in caso di partecipazione a piu' lotti vada soddisfatto il requisito richiesto dal lotto di maggior importo. 3. Capitolato pag. 7 requisiti dei mezzi da impiegare. Si chiede di chiarire il numero di mezzi, previsto o attualmente in uso, per l'esecuzione del servizio relativo a ciascun lotto. Si chiede inoltre di chiarire se siano disponibili delle stime di percorrenze chilometriche annue in relazione a ciascun lotto. 4. Allegato VIII elenco personale. Si chiede di chiarire se gli addetti indicati esauriscano l'obbligo di assunzione in caso di aggiudicazione e se gli stessi vadano ripartiti in relazione al luogo di esecuzione del servizio del relativo lotto aggiudicato. 1. Disciplinare pag. 10 punto 4 Busta documentazione. non è richiesto l'inserimento del Duvri sottoscritto; la dichiarazione di impegno alla costituzione del RTI è contenuta nelle "dichiarazioni per la gara specifica", inserite nella parte finale del modello DGUE, da compilarsi a cura del concorrente 2. Disciplinare pag. 6 punto 2.5. è richiesto il fatturato triennale (vedasi gli importi indicati nell'ultima colonna a destra della tabella a pag. 6). si precisa che, in caso di RTI orizzontale tanto i requisiti di capacità tecnica che di capacità economica richiesti potranno essere soddisfatti dal RTI nel suo complesso e la mandataria, ai sensi dell'art. 83 comma 8 d.lgs 50/2016 dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; nel caso specifico il disciplinare prevede una percentuale non inferiore al 40%. per le mandanti non sono indicati delle percentuali minime, tuttavia all'interno del RTI la ripartizione delle quote di partecipazione tra le singole imprese partecipanti dovrà essere coerente con il relativo possesso dei requisiti. resta salva, in ogni caso, l'applicabilità degli istituti pro- concorrenziali previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dell'avvalimento ex art 89 d.lgs 50 cit. la previsione di cui a pag 6 del disciplinare, che non consente la partecipazone alla presente gara di RTI di tipo verticale costituisce mero refuso. si conferma quanto previsto a pag 11, che in caso di partecipazione di RTI di tipo verticale individua quale prestazione principale quella di trasporto. in caso di partecipazione a più lotti, si precisa che il requisito di capacità economica dovrà essere soddisfatto per il lotto di maggiore importo 3. Capitolato pag. 7 requisiti dei mezzi da impiegare. non è possibile fornire il numero di mezzi, previsto o attualmente in uso, per l'esecuzione del servizio relativo a ciascun lotto, considerato che lo stesso costituirà oggetto di valutazione ed attribuzione di punteggio tecnico nell'ambito del progetto offerto dalle ditte concorrenti. non sono disponibili stime di percorrenze chilometriche annue in relazione a ciascun lotto e si evidenzia, sul punto, che l'elaborazione del piano dei percorsi costituirà apposito parametro di valutazione dell'offerta tecnica (paragrafo 1.2. dell'allegato 1 -criteri di valutazione). 4. si conferma quanto richiesto  

Tabella informativa di indicizzazione

Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi
Tipo Contratto Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice Tipo di Amministrazione Provincia Sede di Gara Comune Sede di Gara Indirizzo Sede di Gara Senza Importo Valore Importo a base asta Valore Importo di aggiudicazione Data Pubblicazione Data Scadenza Bando Data Scadenza Pubblicazione Esito Requisiti di Qualificazione Codice CPV Codice SCP URL di pubblicazione su www.serviziocontrattipubblici.it Codice CIG
Bando Servizi ASL BA - Area Patrimonio AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE Bari Bari Lungomare Pietro Starita, 6 NO 20.512.800,00 18/10/2018 07/01/2019 7224868
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